PREMESSA

A) I beni immobili di enti ecclesiastici che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni sono sottoposti alla disciplina dettata dal T.U. 490/1999 (che ha sostituito la L.1089/1939).

B) Non ogni bene immobile realizzato da più di cinquanta anni ed appartenente ad ente ecclesiastico è soggetto a tale disciplina; è necessario che il bene presenti interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico, come si ricava da una corretta interpretazione del combinato disposto degli art. 2, 1 comma, lett. a), art. 2, 6 comma ed art. 5.

C) Il giudizio sul valore storico-artistico di un bene può essere reso soltanto dalla Pubblica Amministrazione (Soprintendenza).
Esiste un obbligo per l’ente ecclesiastico di presentare al Ministero elenco descrittivo dei beni di sua proprietà che reputa avere interesse degno della tutela indicata (v. art. 5 T.U. 490/1999). Tuttavia si tratta di una semplice segnalazione perché sarà il Ministero a compiere l’accertamento sull’esistenza dell’interesse degno di tutela.

 


PROCEDIMENTO PRELIMINARE (CONSIGLIATO)

Per conoscere la soggezione o meno del bene a tutela è consigliato questo preliminare procedimento:

  • L'ente ecclesiastico segnala al Ministero (Soprintendenza) di essere proprietario di quel bene che è stato realizzato da più di cinquanta anni;
  • L'ente ecclesiastico domanda al Soprintendente – ai sensi dell’art. 26, comma 2 del Regolamento R.D.363/1913 – "se la cosa raggiunga l’interesse sovraccennato";
  • Il Soprintendente risponde affermando o negando l'esistenza dell'interesse.


AUTORIZZAZIONE PRELIMINARE

Se il bene è ritenuto di interesse degno di tutela, qualora si intenda compiere a favore di privati o di altri enti:

  1. Alienazione;
  2. Donazione;
  3. Permuta;
  4. Costituzione di ipoteca

È necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza, pena:

  1. la nullità dell’atto (v. art. 135, 1 comma T.U. 490/1999);
  2. la reclusione fino ad un anno e la multa da L.3.000.000 a L.150.000.000 (v. art. 122, 1 comma, lett. a T.U.490/1999).

La richiesta di autorizzazione ad alienare o a compiere uno degli atti sopra indicati deve essere presentata dall’ente ecclesiastico al Soprintendente e deve contenere – ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 283 del 7.9.2000 -:

  • Dati identificativi dell’immobile;
  • Indicazioni delle destinazioni d’uso e sugli interventi edilizi che l’immobile ha subito nel corso del tempo;
  • Misure di conservazione;
  • Destinazione d’uso del bene;
  • Modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso.

Il Soprintendente delibera nel termine di 90 giorni, salva la possibilità di sospensione – non oltre 60 giorni - per richiesta di chiarimenti o elementi integrativi ( v. art.li 8, 9, 21, 2 comma del D.P.R. 283/2000


ATTO DI TRASFERIMENTO

A) Per donazione, permuta.

Esiste obbligo di denuncia al Ministero entro 30 giorni dal trasferimento.
La denuncia non è onere del notaio ma del proprietario.
Il contenuto della denunzia è tipicizzato dall’art. 58 T.U. 490/1999.
La sanzione per omessa denunzia è costituita da reclusione fino ad un anno e la multa da L.3.000.000 a L.150.000.000 (v. art. 122, 1 comma lett. b T.U.490/1999).

B) Per alienazione a titolo oneroso.

  • Esiste l’obbligo di denuncia sopra precisato a carico del proprietario-venditore.
  • L'atto non è efficace per il periodo dei due mesi dalla denuncia, durante il quale può essere esercitato il diritto di prelazione (v. art. 60, 3 comma, T.U. 490/1999);
  • In pendenza del termine per esercitare il diritto di prelazione non è consentito consegnare la cosa, trasferendone il possesso (v. art. 60, 3 comma, T.U. 490/1999). La sanzione per consegna non consentita è costituita da reclusione fino ad un anno e la multa da L.3.000.000 a L.150.000.000 (v. art. 122, 1 comma, lett.c T.U.490/1999)

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